Art. 6.
           (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

   1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato   dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".
 
             Note all'art. 6:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2474 del codice
          civile, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  2474  (Capitale  sociale). - La societa' deve
          costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
                 Le  quote  di  conferimento  dei  soci relative alle
          societa'  di  nuova  costituzione possono essere di diverso
          ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
                 Se  la quota di conferimento e' superiore al minimo,
          deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.
                 Se  il  valore  di  un  conferimento  in  natura non
          raggiunge  l'ammontare  minimo, o un multiplo di questo, la
          differenza  deve  essere integrata mediante conferimento in
          danaro.".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
          b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
          "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,  della legge
          17 dicembre   1997,  n.  433",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario:
                 "Art.   4   (Importi  in  lire  contenuti  in  norme
          vigenti). - 1. (Omissis).
                 2. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2002:
                   a) (Omissis);
                   b) i  commi  primo, secondo e terzo dell'art. 2474
          del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
                 "La  societa'  deve  costituirsi con un capitale non
          inferiore a diecimila euro .
                 Le  quote di conferimento dei soci possono essere di
          diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
                 Se  la quota di conferimento e' superiore al minimo,
          deve  essere  costituita  da  un  ammontare  multiplo di un
          euro.;
                   c)-h-ter) (omissis).
                 3.-5-quinquies. (Omissis).".