Art. 6.
                        Annotazione separata

   1.  Nei  confronti dei contribuenti che esercitano l'attivita' per
la  quale  lo studio di settore eapprovato con il presente decreto le
disposizioni  contenute  nel  decreto  direttoriale 24 dicembre 1999,
concernenti  l'annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di settore, si applicano a decorrere
dal  1  maggio  2002.  E'  facolta' del contribuente indicare a quale
attivita'  esercitata  o  a  quale  punto  di  vendita debbono essere
imputati  i  ricavi  conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di
settore.  Qualora  tale  facolta'  non  venga  esercitata, in sede di
dichiarazione  dei  redditi,  i  ricavi  relativi  all'intero periodo
d'imposta  vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30
aprile   2002   la   percentuale   di  ripartizione  determinata  con
riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2002.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2002
                                                Il Ministro: TREMONTI