Art. 6.
Comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
                          studi di settore

   1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2002
                                                Il Ministro: TREMONTI