Art. 6. Verifica della prestazione 1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il funzionario incaricato del ricevimento dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi effettua le verifiche quantitative e qualitative da far risultare mediante dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" da apporre e sottoscrivere a tergo delle fatture presentate dalle ditte. Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da dipendenti militari o civili dell'organismo, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente; le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che lo hanno effettuato. Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere effettuati dai funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.