Art. 6.

  1.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato   si   avvale   di   una  propria  struttura,  appositamente
costituita,  composta  complessivamente  da non piu' di sei unita' di
personale,   di   cui   tre   unita'  in  servizio  presso  l'Ufficio
Territoriale  del  Governo  di  Verbano  Cusio  Ossola,  e tre unita'
appartenenti   alla   pubblica   amministrazione,  aventi  specifiche
professionalita' nelle materie oggetto del presente provvedimento, in
posizione  di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione,
assunte  con  contratto  a  tempo  determinato,  o  convenzionate con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli
articoli  35  e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19
del CCNL del comparto Ministeri.
  2.   Il   commissario  delegato  puo'  avvalersi,  altresi',  della
segreteria tecnica costituita ai sensi dell'art. 114, comma 22, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  presso  il  Servizio T.A.I. del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di una unita'
di  personale  estraneo  alla  pubblica amministrazione, nominato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3.   Per  l'adempimento  delle  proprie  funzioni,  il  commissario
delegato    puo'   anche   avvalersi   della   collaborazione   delle
Amministrazioni  dello Stato, della regione Piemonte, della provincia
di  Verbano-Cusio-Ossola  e  del  comune  di Verbania, degli Istituti
universitari,  dell'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici,  dell'Agenzia  regionale  protezione  ambiente, con
oneri  a  carico  dei  medesimi  enti  per  gli aspetti di competenza
istituzionali.
  4.  Il compenso spettante al commissario delegato sara' determinato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5.  Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta una speciale
indennita'   operativa'   equivalente   all'importo   di  70  ore  di
straordinario,  calcolata  su base mensile, in relazione ai giorni di
effettivo   impiego,   ovvero,  qualora  appartenente  alla  carriera
prefettizia,  e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari
al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del
decreto  del  Presidente della Repubblica n, 316, del 23 maggio 2001.
Al  personale  appartenente  alla  struttura  commissariale, cui sono
conferite  le  funzioni  di  responsabile  unico del procedimento e/o
ingegnere  capo e agli incaricati della predisposizione del progetto,
del  piano  della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un
compenso  nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita'
di  supporto  al commissario delegato e' determinato, a vacazione, ai
sensi  dell'art.  4  della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con
decreto  ministeriale  417/1997,  con  detrazione  di cui all'art. 4,
comma  12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del
60%   per   quanto   concerne   i   compensi   accessori   e  con  la
predeterminazione   delle  figure  professionali  impiegate.  Per  le
missioni  del  personale,  richieste  ed  autorizzate dal commissario
delegato,  e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle
qualifiche  di  appartenenza,  con  possibilita'  di autorizzare, ove
necessario,  anche  l'uso  del mezzo proprio con rimborso degli oneri
relativi  alla  polizza  assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16
del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
Le  amministrazioni  di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e
liquidare,   a   carico   dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  i
trattamenti  di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore
del  rispettivo  personale,  che  verranno rimborsati dal commissario
delegato sulla base delle documentate richieste.
  6. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle
procedure  di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in
deroga  alla  vigente  normativa  generale  in  materia di mobilita'.
L'assegnazione  di  tale  personale  avviene nel rispetto dei termini
perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.