Art. 6. 
 
  Non puo' essere invocata la, prescrizione del reato e della pena  a
favore di coloro che, pur essendo colpe voli dei delitti  di  cui  al
presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa
del regime fascista. 
 
  Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il  28
ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto
e, se sono gia',  stati  applicati,  le  relative  declaratorie  sono
revocate. 
 
  L'Alto Commissario potra' proporre la revoca di grazie sovrane gia'
concesse. 
 
  Le sentenze pronunziate  per  gli  stessi  delitti  possono  essere
dichiarate giuridicamente inesistenti quando  sulla  decisione  abbia
influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La,
pronuncia, al riguardo e' affidata ad una Sezione della Suprema Corte
di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli. 
 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano  ai  delitti
punibili con pena detentiva hon 'superiore nel massimo ai tre anni.