Art. 6. Trattamento assicurativo 1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 2. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 9.257 (( 0per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 5.