Art. 6.
                      Trattamento assicurativo
  1.  Al  personale  dell'Arma  dei carabinieri impiegato nell'ambito
della  missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e
sicurezza  alle  dipendenze della delegazione diplomatica speciale e'
attribuito  il  trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge    28 dicembre    2001,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  2.  Per  la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 9.257 (( 0per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedasi nei riferimenti
          normativi all'art. 5.