Art. 6. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; legge regionale 24 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni; legge regionale n. 15 del 2002 e successive modificazioni.