Art. 6. Acconto sull'imposta sulle assicurazioni 1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.». 2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. 1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. 3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. 5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».