Art. 6. Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano societa' od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile. Per le imprese, che non hanno esercitato la facolta' prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicita' della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non e' stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito sempreche' la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2.