(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 6)
                  Art. 6. (Art. 7 del Testo Unico) 
                        SOSTA SUI MARCIAPIEDI 

 
  La parziale occupazione dei  marciapiedi  ed  isole  rialzate,  pur
essere  consentita  nelle  zone  urbane  anche  per   la   sosta   di
autoveicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano,  a
condizione che apposite strisce  di  delimitazione  parcheggio  siano
tracciate per delimitare esattamente la zona autorizzata alla sosta.