Art. 6.
Sistemi di separazione
1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona
attivita' sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la
zona attivita' sportiva e' realizzata dalle societa' utilizzatrici
dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10,
misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o
equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a
superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al
piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri.
Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo
spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non
minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di
caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro,
tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita'
sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da
un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di
riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o
equivalenti.
2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito
di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a
consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle
norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione
fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano
di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide
o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta
dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo
svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo
operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono
essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al
comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della
valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni
sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta
la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma
1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere
disposta la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante
il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione
dagli organizzatori, in ragione di venti unita' ogni diecimila
spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve
indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante
osservazione la zona riservata agli spettatori.
5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di
attivita' sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
federazioni sportive nazionali.».