Art. 6. Sistemi di separazione 1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attivita' sportiva e' realizzata dalle societa' utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile; b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita' sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. 2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza. 4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere disposta la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unita' ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori. 5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attivita' sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.».