Art. 6. 
 
  L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione  dell'energia
nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il  trattamento
e la utilizzazione dei  minerali,  materie  grezze,  materie  fissili
speciali, uranio arricchito e  materie  radioattive,  con  esclusione
degli  impianti  comunque  destinati  alla  produzione   di   energia
elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per  l'industria
e per il commercio,  sentito  il  Comitato  Nazionale  per  l'energia
nucleare. 
  Il richiedente deve dimostrare di possedere  capacita'  tecnica  ed
economica  adeguata.  Deve  presentare  il  progetto   dell'impianto,
indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la
dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa  ed  il
tempo necessario di realizzazione, le modalita'  per  la  prestazione
della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19. 
  Il decreto di  autorizzazione  deve  indicare  le  modalita'  della
garanzia finanziaria per la responsabilita'  civile  verso  i  terzi,
nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per  la
tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta
opportuna per l'esercizio dell'impianto. 
  Le  modifiche  degli  impianti  devono   ottenere   la   preventiva
approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare.