Art. 6. Funzionamento della commissione La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Ai componenti la commissione ed al segretario e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato. Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze.