(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 6)
                               Art. 6. 
                   Funzionamento della commissione 

 
  La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il
presidente lo ritiene necessario ed ha  il  compito  di  pronunciarsi
sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione  degli
iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. 
  Le adunanze sono tenute  con  la  presenza  della  maggioranza  dei
membri assegnati alla commissione e le  pronunce  sono  adottate  col
voto della maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello
del presidente. 
  Ai componenti la commissione ed al  segretario  e'  corrisposto  un
gettone di presenza per  ogni  seduta  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia di compensi ai  componenti  dei  collegi  operanti
nell'amministrazione dello Stato. 
  Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per  gli  esami
di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore  sono  fissate
con decreto del Ministro per le finanze.