Art. 6.
    Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

  Il  Teatro  Comunale  di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il
Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano,
il  Teatro  San  Carlo  di  Napoli,  il Teatro Massimo di Palermo, il
Teatro  dell'Opera  di  Roma,  il  Teatro  Regio di Torino, il Teatro
Comunale  Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e
l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
  Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia
nazionale  di  Santa  Cecilia  di  Roma  per la gestione autonoma dei
concerti  e  l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di
Stato  Giovanni  Pierluigi  da Palestrina di Cagliari la quale, dalla
data   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  assume  la
denominazione  di  "Istituzione  dei  concerti  e  del  teatro lirico
Giovanni   Pierluigi  da  Palestrina",  fermo  restando  il  disposto
dell'art.  17  della convenzione approvata con regio decreto-legge 12
gennaio 1941, n. 634.
  Al  Teatro  dell'Opera  di  Roma  e'  riconosciuta  una particolare
considerazione  per  la  funzione di rappresentanza svolta nella sede
della capitale dello Stato.