Art. 6.
                   Diritti dell'INAF sui proventi
    1.   Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  del  presente
regolamento,  l'INAF  ha  diritto a percepire il 40% dei ricavi netti
derivanti  dalle  azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore
potra' intraprendere.
    2.  Almeno  il  5%,  della  percentuale  dei  proventi  spettanti
dall'INAF,   deve   essere  corrisposto  alla  struttura  scientifica
all'interno  della quale la ricerca e' stata effettuata e i risultati
inventivi conseguiti.