Art. 6. Trattamenti sottoposti a regime speciale 1. Il Presidente del Senato, informandone il Consiglio di Presidenza, individua eventuali tipologie di dati personali rispetto ai quali, per ragioni attinenti alla sicurezza, non possono esercitarsi o possono esercitarsi in maniera limitata i diritti di cui all'art. 5.