Art. 6.
  1. Per    la    realizzazione   dei   primi   interventi   relativi
all'attuazione  della  presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale delle seguenti risorse:
    quanto  a  euro  5.073.867,57  pari alle risorse residue rispetto
alla  somma  di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria
con  il  Piano  nazionale  di bonifica di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio 18 settembre 2001, n.
468;
    quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le
eventuali   risorse   finanziarie   di  competenza  regionale,  fondi
comunitari,  nazionali,  regionali  e  locali,  comunque  assegnati o
destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
  3.  Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato all'uopo
istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  4.  Il  Commissario  delegato  con propria relazione trimestrale ed
ogni  volta  richiesto  o necessario, riferisce al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.