Art. 6.
                   (Visite personali di controllo)

  Le  visite  personali  di  controllo  sul  lavoratore  sono vietate
fuorche'  nei  casi  in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del  patrimonio aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti
di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
  In  tali  casi  le  visite  personali  potranno  essere  effettuate
soltanto  a  condizione  che  siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro,  che  siano  salvaguardate  la dignita' e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi di lavoratori.
  Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonche',  ferme  restando  le  condizioni di cui al secondo comma del
presente  articolo,  le  relative modalita' debbono essere concordate
dal  datore  di  lavoro  con  le  rappresentanze  sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di  accordo,  su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro.
  Contro  i  provvedimenti  dell'Ispettorato  del  lavoro  di  cui al
precedente  comma,  il  datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali  o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati  dei  lavoratori  di  cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere,  entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.