Art. 6. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole. L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi. Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, puo' nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potesta'.