Art. 6.

  L'obbligo,  ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di
mantenere,  educare  ed  istruire  i figli nati o adottati durante il
matrimonio  di  cui  sia  stato  pronunciato  lo  scioglimento  o  la
cessazione  degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio
a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
  Il  tribunale  che  pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti  civili  del  matrimonio  dispone a quale dei coniugi i figli
debbono  essere  affidati  sotto  la  vigilanza  del giudice tutelare
ovvero  come,  per  gravi  motivi,  si  debba  altrimenti  provvedere
sull'affidamento,  ed  assume  ogni altro provvedimento relativo alla
prole.  In  ogni  caso  il  padre  e la madre conservano il diritto e
l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.
  L'affidamento  e  i  provvedimenti riguardanti i figli avranno come
esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
  In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui
l'altro  coniuge  deve  contribuire al mantenimento, all'istruzione e
alla   educazione   dei  figli,  e  da'  inoltre  disposizioni  circa
l'amministrazione dei beni di questi.
  Il  tribunale,  nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri
nei  confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in
pericolo  gli  interessi,  puo' nominare un tutore, indipendentemente
dal  verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla
patria potesta'.