Art. 6. (Accertamento delle condizioni di minorazione) L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale puo' nominare con la stessa procedura piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.