Art. 6.
           (Accertamento delle condizioni di minorazione)

  L'accertamento  delle  condizioni di minorazione degli aspiranti ai
fini  dei  benefici  previsti  dalla  presente legge e' effettuato in
ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7,
nominata  dal  prefetto  su  proposta del medico provinciale e che ha
sede  presso  l'ufficio  del  medico  provinciale. Ove necessario, il
prefetto  su  richiesta  del  medico provinciale puo' nominare con la
stessa  procedura  piu' commissioni le quali possono avere sede anche
in  altri  comuni  della  provincia  presso  l'ufficio dell'ufficiale
sanitario.