Art. 6. 
                   Effettuazione delle operazioni 
 
  Le cessioni di beni si considerano  effettuate  nel  momento  della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le  cessioni  i  cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,  tranne
quelle indicate ai  numeri  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti  e  comunque,
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla  consegna
o spedizione. 
  In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: 
    a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita', per
quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli  enti
ospedalieri,  di  assistenza  e  di  beneficenza,  per  le   cessioni
periodiche o continuative di  beni  in  esecuzione  di  contratti  di
somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati  nel  n.  78
della  seconda  parte  dell'allegata   tabella   A   effettuate   dai
farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi; 
    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n.
3) dell'art.  2,  all'atto  della  vendita  dei  beni  da  parte  del
commissionario; 
    c)  per  la  destinazione  al  consumo  personale   o   familiare
dell'imprenditore  e  ad  altre  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo  dei
beni; 
    d) per le cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni  non  restituiti,
alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque  dopo  il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 
  Le prestazioni di servizi si considerano  effettuate  all'atto  del
pagamento del corrispettivo. 
  Se  anteriormente  al  verificarsi  degli   eventi   indicati   nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia
pagato  in  tutto  o  in  parte  il  corrispettivo,  l'operazione  si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato  o  pagato,
alla data della fattura o a quella del  pagamento.  Tuttavia  per  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo  Stato,  agli
enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di  assistenza  e
beneficenza nonche' per le cessioni dei prodotti farmaceutici di  cui
alla lettera a) del secondo comma, l'operazione si considera in  ogni
caso effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo.