Art. 6. Classificazione dei redditi Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A - Redditi fondiari; Categoria B - Redditi di capitale; Categoria C - Redditi di lavoro; Categoria D - Redditi d'impresa; Categoria E - Redditi diversi. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.