Art. 6.

  Gli  impianti  di  produzione del calore destinato al riscaldamento
degli  ambienti,  alimentati  da combustibili liquidi o gassosi, gia'
installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  esecuzione  e aventi una potenza termica al focolare
eguale  o  superiore  a  100  mila kcal/h, devono essere dotati di un
sistema  automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di
utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i
termini  che  saranno  indicati  nel  regolamento  di  esecuzione, in
relazione  alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle
diverse zone.
  Tali   termini   non  potranno  comunque  superare  i  cinque  anni
successivi alla entrata in vigore della presente legge.