Art. 6. Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, gia' installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone. Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.