(Patto internazionale-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Il diritto alla vita e'  inerente  alla  persona  umana.  Questo
diritto  deve  esser  protetto  dalla  legge.  Nessuno  puo'   essere
arbitrariamente privato della vita. 
  2. Nei Paesi in cui la pena di morte  non  e'  stata  abolita,  una
sentenza capitale puo' essere pronunciata soltanto per i delitti piu'
gravi, in conformita' alle leggi vigenti al momento in cui il delitto
fu  commesso  e  purche'  cio'  non  sia  in  contrasto  ne'  con  le
disposizioni del  presente  Patto  ne'  con  la  Convenzione  per  la
prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale  pena  puo'
essere eseguita soltanto in virtu' di una sentenza  definitiva,  resa
da un tribunale competente. 
  3.  Quando  la  privazione  della  vita  costituisce   delitto   di
genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di  questo  articolo
autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo
a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione  per
la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 
  4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la
commutazione della pena. L'amnistia la grazia o la commutazione della
pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 
  5. Una sentenza capitale non puo' essere  pronunciata  per  delitti
commessi dai minori di  18  anni  e  non  puo'  essere  eseguita  nei
confronti di donne incinte. 
  6. Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere invocata per
ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno
Stato parte del presente Patto.