Art. 6.
                     (Successione nel contratto)

  In  caso  di  morte  del conduttore, gli succedono nel contratto il
coniuge,  gli  eredi  ed  i  parenti  ed  affini con lui abitualmente
conviventi.
  In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o
di  cessazione  degli  effetti  civili dello stesso, nel contratto di
locazione  succede  al  conduttore  l'altro coniuge, se il diritto di
abitare  nella  casa  familiare  sia  stato  attribuito dal giudice a
quest'ultimo.
  In  caso  di  separazione consensuale o di nullita' matrimoniale al
conduttore  succede  l'altro  coniuge  se  tra  i  due  si  sia cosi'
convenuto.