Art. 6.
                       Iscrizioni metrologiche

  Gli  imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione,
in unita' SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto
contenuto,  nonche'  un  marchio  o  una  iscrizione  che permetta di
identificare  chi  ha  effettuato  o fatto effettuare il riempimento,
oppure,  qualora  si  tratti  di  "imballaggi preconfezionati C.E.E."
provenienti   da   Stati   non   membri   della   Comunita'  europea,
l'importatore stabilito nella Comunita'.
  Le  caratteristiche  delle  predette  indicazioni,  ivi comprese le
specifiche  unita'  di  misura  secondo  cui  deve essere espressa la
quantita'  nominale del contenuto e le loro modalita' di apposizione,
sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  Sono  vietate  altre  iscrizioni metrologiche oltre quelle previste
dal presente articolo e dal precedente articolo 3.