Art. 6.
                           Straordinariato

  All'atto  della  nomina  i  professori  conseguono  la qualifica di
straordinario per la durata di tre anni accademici.
  Le  norme  del presente decreto che contemplano professori ordinari
si  intendono  riferite anche ai professori straordinari, fatte salve
le  disposizioni  riservate  ai  professori che abbiano conseguito la
nomina ad ordinario.
  Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
  Restano  altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla verifica
dell'attivita'  scientifica  e all'attivita' didattica necessarie per
la nomina ad ordinario.