Art. 6.

  L'articolo  33  del  testo  unico  delle  norme  sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959, n. 393, modificato dall'articolo 4 della legge 5 maggio
1976, n. 313, e' sostituito dal seguente:
  "Pesi  massimi. - Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo,
salvo  quanto  disposto nei commi successivi, costituito dal peso del
veicolo  stesso  in  ordine di marcia e da quello del suo carico, non
puo'  eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per
quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o piu' assi.
  Il  peso  complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non
puo'   eccedere   60   quintali;  fa  eccezione  l'unita'  posteriore
dell'autosnodato.
  Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali
che  il  carico  unitario  medio trasmesso all'area di appoggio sulla
strada  non  sia  superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e
quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza tra due
assi  contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso
complessivo  a  pieno  carico del veicolo isolato non puo' eccedere i
180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si
tratta  di  veicoli a tre o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o
filobus  a  due  assi  destinati a servizi pubblici di linea urbana e
suburbana  il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190
quintali.
  Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza
dell'asse piu' caricato non deve eccedere i 120 quintali.
  In  corrispondenza  di  due  assi contigui a distanza inferiore a 2
metri  fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a
distanza  inferiore  a  un metro e 20 centimetri non deve superare il
valore  di  170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non
deve superare il valore di 120 quintali.
  Il  peso  complessivo  a  pieno carico di un autoarticolato o di un
autosnodato  o  di  un  filoarticolato  o  di  un filosnodato, quando
concorrono  le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere
300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a
5  o  piu' assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o
di  un  filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve
eccedere  240  quintali  se  a  3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440
quintali se a 5 o piu' assi.
  Per  i  rimorchi,  il  peso  complessivo  del  veicolo isolato, nel
rispetto  delle  stesse  condizioni  di  cui al comma terzo, non puo'
superare  i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o piu'
assi".