ART. 6.
(Commissione sindacale presso  gli  uffici  scolastici  regionali  ed
                           interregionali)

  Presso  ciascun  ufficio  scolastico regionale ed interregionale si
costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e
di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978,
n.  463,  in  relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti
scolastici dalla presente legge.