(Protocollo-art. VI)
                            ARTICOLO VI. 
                             (Modifiche) 
 
  Le procedure indicate nell'articolo 16 della Convenzione  circa  le
modifiche agli articoli, ad un Annesso  e  ad  una  Appendice  ad  un
Annesso  della  Convenzione  si  applicheranno  rispettivamente  alle
modifiche agli articoli, all'Annesso e  ad  un'Appendice  all'Annesso
del presente Protocollo.