(Protocollo-art. VI)
                            ARTICOLO VI. 
                             (Denuncia). 
 
  1. - Il presente Protocollo puo'  essere  denunciato  da  qualsiasi
Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data  in  cui  il
presente Protocollo e' entrato in vigore per quella Parte. 
  2. - La denuncia deve avvenire mediante deposito di  uno  strumento
di denuncia presso la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Una denuncia avra' effetto dopo 1 anno, o dopo un  periodo  di
tempo piu' lungo quale puo' essere  specificato  nello  strumento  di
denuncia, dalla data in cui essa e' stata ricevuta  dalla  Segreteria
generale dell'Organizzazione. 
  4. - Una denuncia della Convenzione da una Parte sara'  considerata
essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.