ART. 6.

  L'adozione e' permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni  tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
e  che  siano  idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i
minori che intendono adottare.
  L'eta'  degli  adottanti  deve superare di almeno diciotto e di non
piu' di quaranta anni l'eta' dell'adottando.
  Sono  consentite  ai  medesimi coniugi piu' adozioni anche con atti
successivi.