ART. 6.
L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione
nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la
denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e
del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo
comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti
all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione e' ulteriormente aumentata di una unita' per
ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi
mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti
aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila
iscritti, di una unita' per ogni diecimila nuovi iscritti per il
Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo
di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale
non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri
almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma
precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei
medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli
odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale da' attuazione alla
disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati
delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale
ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni
200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di
odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui
cinque effettivi e tre supplenti".
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al
Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite
commissioni costituite da componenti medici e da componenti
odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e
g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni
riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si
compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo
Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si
compone di cinque i membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a
far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
Nota all'art. 6, comma secondo:
I testi del primo comma dell'art. 2 e del secondo
comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione negli ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),
articoli modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2
della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, sono i seguenti:
Art. 2, primo comma: "Ciascuno degli Ordini e dei Collegi
elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a
maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il
Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se
gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se
superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se
superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di
quindici se superano i mille e cinquecento".
Art. 12, secondo comma: "Le Federazioni sono dirette da
un Comitato centrale composto di tredici membri per le
Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei
farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle
ostetriche".
Nota all'art. 6, comma settimo:
L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato
dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1955, n. 15 e
dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027,
disciplina la Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie. Il testo del secondo comma di tale
articolo, come risultante a seguito dell'aggiunta della
lettera e) operata dall'art. 6, comma settimo, della legge
qui riportata, e' il seguente:
"Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione
dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto
medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione
dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto
veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione
dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio
farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione
delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto
ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione
di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto
odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".
Note all'art. 6, comma nono:
- L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 prevede le
attribuzioni spettanti al consiglio direttivo di ciascun
ordine e collegio. Il testo delle lettere c), f) e g) e' il
seguente:
"e) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio
presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
provinciale o comunale;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei
sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo: salvo
in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare
e punitiva contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra
sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a
favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la
propria opera professionale, per ragioni di spese, di
onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere
sulle controversie stesse" - Il regolamento per
l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e' stato approvato
con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 1950.
Nota all'art. 6, ultimo comma:
L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e gli articoli 16,
17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221, disciplinano le modalita' di
svolgimento delle operazioni di voto.