Art. 6. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12) Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali 1. Le leggi, munite del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. 2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del "visto".