Art. 6 
                     Classificazione dei redditi 
 
  1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: 
    a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro
dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;  f)
redditi diversi. 
  2. I proventi conseguiti in  sostituzione  di  redditi,  anche  per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite,
anche in forma  assicurativa,  a  titolo  di  risarcimento  di  danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi  quelli  dipendenti  da
invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. 
  3. I redditi delle societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, da qualsiasi fonte provengano e  quale  che  sia  l'oggetto
sociale, sono considerati  redditi  di  impresa  e  sono  determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.