ART. 6. (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale) 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso. 2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. 3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. 4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.
Nota all'art. 6, comma 2: Si riportano qui di seguito i testi del primo e secondo comma dell'art. 13 del D.L. n. 476/1956 (Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri): "Art. 13. - Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate: a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della Pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonche' quando si tratti di decreti ministeriali concernenti la esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani; b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonche' delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente decreto-legge; c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi. Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia. E' applicabile il quarto comma dell'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 17 maggio 1945, n. 331". Nota all'art. 6, comma 3: - La legge n. 227/1977 reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; - La legge n. 38/1979 concerne la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; - La legge n. 7/1981 reca stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.