Art. 6.

  In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art.
4,  e'  consentito  l'accesso  nella  riserva  naturale per i compiti
amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta
per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per
realizzarvi  interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di
ambienti  naturali;  l'accesso  per altri motivi e' regolamentato dal
decreto  ministeriale  15  dicembre  1984,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attivita'
economiche  valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15
dicembre 1984 sopra citato.