Art. 6. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali; l'accesso per altri motivi e' regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attivita' economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.