Art. 6.
          Razionalizzazione della distribuzione territoriale
                     delle istituzioni educative
 
  1.  Il  piano  di  razionalizzazione  di  cui all'articolo 2 dovra'
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali,  dei
convitti  annessi  agli  istituti  tecnici  e  professionali  e degli
educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30  convittori
e semiconvittori.
  2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 2.