Art. 6. Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative 1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2 dovra' prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori. 2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 2.