Art. 6. 1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' aggiunto il seguente periodo: "Essa estingue altresi' i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a piu' proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari".