Art. 6. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio  1985,
n. 47, come modificato dall'articolo 5 del  decreto-legge  23  aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985, n.  298,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Essa  estingue
altresi' i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio  1974,
n. 64. Qualora l'immobile appartenga a piu' proprietari,  l'oblazione
versata da uno di essi estingue il reato anche  nei  confronti  degli
altri comproprietari".