Art. 6. Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione del burro e/o di fabbricazione di premiscele, ai sensi del precedente art. 2, nonche' le operazioni di fabbricazione di alimenti composti, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli "organi di controllo" competenti per territorio. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito piu' locali contigui e intercomunicanti. Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano e/o detengono burro ai sensi del "regolamento", nonche' dei regolamenti CEE n. 262/79, n. 3143/85 e n. 1932/81 devono adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 2 devono, altresi', tenere separatamente la contabilita' relativa alle altre materie grasse utilizzate, qualora nello stesso stabilimento si proceda all'incorporazione del burro concentrato con altre materie grasse.