Art. 6.
  1.  I competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione provvederanno:
   a verificare che il soggetto richiedente non si trovi in una delle
condizioni di esclusione prevista dall'art. 1;
   a controllare ed eventualmente rettificare i dati dichiarati;
   alla compilazione delle colonne 8 e 9 dell'allegato C;
   alla compilazione della parte di competenza prevista nell'allegato
C.
  2.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,  gli  stessi  uffici  trasmetteranno  la  documentazione  in
originale e due copie al seguente indirizzo: "MINISTERO DEI TRASPORTI
-  Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Commissione
legge n. 877/86 - ROMA".
 
           Nota all'art. 6:
             Il  testo  dell'intero  art.  55  del D.P.R. n. 597/1973
          (Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche) e' il seguente:
             "Art. 55 (Sopravvenienze attive). - Concorrono a formare
          il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal
          conseguimento  di  proventi  a  fronte  di  costi  od oneri
          dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in  precedenti
          periodi  d'imposta  e  quelle  derivanti dalla sopravvenuta
          insussistenza di costi od oneri  dedotti  o  di  passivita'
          iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta.
             Ai  fini  del  precedente comma sono inoltre considerate
          sopravvenienze attive:
               a)  le  somme  in danaro e i beni in natura ricevuti a
          titolo di contributo o di liberalita',  ad  esclusione  dei
          contributi  in  conto esercizio corrisposti in base a norma
          di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;
               b)   il   valore   nominale   delle   azioni  ricevute
          gratuitamente e l'aumento gratuito del valore  nominale  di
          quelle  gia'  possedute,  sempre  che i titoli azionari non
          siano compresi  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
          l'attivita'  dell'impresa  e  salvi  i  casi  previsti  dal
          secondo comma dell'art. 45;
               c)  il  valore  nominale  delle  quote  di  societa' a
          responsabilita' limitata ricevute gratuitamente e l'aumento
          gratuito  del  valore  nominale  di  quelle gia' possedute,
          salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45.
             Nei  confronti  delle  societa'  in nome collettivo o in
          accomandita  semplice  regolarmente   costituite   non   si
          considerano  sopravvenienze  attive  i versamenti fatti dai
          soci in proporzione alle quote  di  partecipazione  ne'  la
          rinuncia  da  parte  dei soci, nella stessa proporzione, ai
          crediti derivanti da precedenti finanziamenti.
             Se  le somme ricevute o corrispondenti al valore normale
          dei beni ricevuti, ovvero il valore  nominale  o  l'aumento
          del  valore nominale dei beni di cui alle lettere b ) e c),
          vengono accantonati in apposito  fondo  del  passivo,  essi
          concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  nel periodo
          d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato  per
          scopi  diversi  dalla copertura di perdite d'esercizio o in
          cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso  personale  o
          familiare  dell'imprenditore  o ad altre finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci".
             L'art.  55  del  D.P.R.  n. 597/1973, soprariportato, e'
          stato  sostituito,  a  decorrere  dal  1›   gennaio   1988,
          dall'art.  55  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.