Art. 6. 1. I competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvederanno: a verificare che il soggetto richiedente non si trovi in una delle condizioni di esclusione prevista dall'art. 1; a controllare ed eventualmente rettificare i dati dichiarati; alla compilazione delle colonne 8 e 9 dell'allegato C; alla compilazione della parte di competenza prevista nell'allegato C. 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli stessi uffici trasmetteranno la documentazione in originale e due copie al seguente indirizzo: "MINISTERO DEI TRASPORTI - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Commissione legge n. 877/86 - ROMA".
Nota all'art. 6: Il testo dell'intero art. 55 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 55 (Sopravvenienze attive). - Concorrono a formare il reddito d'impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta. Ai fini del precedente comma sono inoltre considerate sopravvenienze attive: a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalita', ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici; b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45; c) il valore nominale delle quote di societa' a responsabilita' limitata ricevute gratuitamente e l'aumento gratuito del valore nominale di quelle gia' possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell'art. 45. Nei confronti delle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione ne' la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b ) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo e' utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci". L'art. 55 del D.P.R. n. 597/1973, soprariportato, e' stato sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1988, dall'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.