Art. 6. Garanzie 1. La garanzia di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto consiste nella prestazione di fidejussione bancaria a favore dello Stato italiano rilasciata dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ovvero polizza assicurativa a favore dello Stato italiano rilasciata da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni a norma dell'art. 1, lettera c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. 2. L'importo minimo garantito deve coprire tutti i possibili costi connessi o finalizzati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ed all'eventuale ripristino ambientale, ivi comprese eventuali responsabilita' dello Stato italiano rispetto a Stati esteri. La congruita' della garanzia e' valutata dal Ministro dell'ambiente avvalendosi della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, tenendo conto della quantita' e tipologia dei rifiuti, dello Stato di destinazione e del mezzo di trasporto utilizzato. 3. A partire dal 31 gennaio 1989, e successivamente a cadenza semestrale, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della SACE, provvedera' alla redazione e pubblicazione di tabelle a carattere generale relative agli importi minimi garantiti secodo i criteri indicati nel presente articolo. 4. Ai fini della liberazione della garanzia, l'interessato deve comprovare, a mezzo di dichiarazione proveniente dal gestore dell'impianto di smaltimento, l'effettivo e corretto smaltimento dei rifiuti. Tale dichiarazione deve essere convalidata dall'autorita' competente ove l'impianto sia localizzato in uno Stato non appartenente alla CEE. Dalla documentazione deve risultare anche la data e l'ufficio doganale di arrivo, nonche' l'ultimo ufficio doganale di transito della Comunita'.
Note all'art. 6: - L'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Legge bancaria), cosi' recita: "Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto: a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4; b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari; c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere: d) delle casse di risparmio; e) dei monti di pegni; f) delle casse rurali ed agrarie. Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge. Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come 'aziende di credito'". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 348/1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e' il seguente: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilita' previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'".