Art. 6. 1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.".
Nota all'art. 6, comma 1: Per il testo dell'art. 2 della legge n. 118/1971 si veda la precedente nota all'art. 1.