Art. 6.
  1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti
nei ruoli.
  2.  La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve
gravare  su  ciascuna  delle  parti,  in  mancanza  di  patto,   sono
determinate   dalle   giunte   camerali,   sentito  il  parere  della
commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo  conto  degli
usi locali.