Art. 6. (Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine) 1. Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. 2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.