Art. 6. 
 
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine) 
 
  1. Qualora il numero degli iscitti all'albo in una  regione  superi
le mille unita' e ne  facciano  richiesta  almeno  duecento  iscritti
residenti in province diverse da  quella  in  cui  ha  sede  l'ordine
regionale e tra loro contigur, puo' essere  istituita  una  ulteriore
sede nell'ambito della stessa regione. 
 
  2. L'istituzione avviene con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 
 
  3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi
1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite  dalla  presente
legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.