Art. 6. (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato, nazionale per la difesa del suolo. 2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e' composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di: a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste; b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonche' del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile; c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano; e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione, nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM); f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa. 3. Del Comitato, altresi', fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori publici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 4. Il Comitato e' costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale sostituzione di componenti. 5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la meta' dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed e' abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri. 6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9. 7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita' della presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4; b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo; c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4; d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.