Art. 6. 
                  (Comitato nazionale per la difesa 
                  del suolo: istituzione e compiti). 
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il  Comitato,
nazionale per la difesa del suolo. 
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei  lavori  pubblici,  e'
composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su
richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di: 
 a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici,
dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste; 
 b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i  beni
culturali  ed  ambientali;  del  bilancio  e   della   programmazione
economica; dei trasporti; della  sanita';  della  marina  mercantile;
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze;  del
tesoro; nonche' del Ministro per il  coordinamento  delle  iniziative
per la ricerca scientifica  e  tecnologica  e  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile; 
 c) un  rappresentante  di  ciascuno  dei  seguenti  enti:  Consiglio
nazionale  delle  ricerche  (CNR);  Ente  nazionale   per   l'energia
elettrica (Enel);  Ente  nazionale  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); 
 d) un rappresentante di ciascuna delle  regioni  e  delle  provincie
autonome di Trento e di Bolzano; 
 e) un rappresentante,  per  ciascuno,  dell'Associazione,  nazionale
comuni  italiani  (ANCI),  dell'Unione  province  italiane  (UPI)   e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM); 
 f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  per  il
profilo dell'organizzazione amministrativa. 
3. Del Comitato, altresi', fanno parte il presidente generale  ed  il
presidente della  IV  sezione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nonche' il direttore generale della difesa  del  suolo  del
Ministero dei lavori publici, di cui all'articolo 7, ed il  direttore
del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento  ambientale
del Ministero dell'ambiente. 
4. Il Comitato e' costituito su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura
in carica cinque anni. Con le  medesime  modalita'  si  procede  alla
eventuale sostituzione di componenti. 
5. Qualora entro il termine di novanta  giorni  dalla  richiesta  del
Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano  pervenute  le
designazioni di almeno  la  meta'  dei  componenti,  il  Comitato  si
intende comunque costituito ed e' abilitato ad esercitare le  proprie
funzioni  con  i  membri  designati.  Alle  necessarie   integrazioni
provvede con successivi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del  Ministro  dei
lavori pubblici, il Comitato  disciplina  il  proprio  funzionamento,
prevedendo   anche   la   costituzione   di   sottocommissioni.   Per
l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria
di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9. 
7. Il Comitato formula pareri, proposte  ed  osservazioni,  anche  ai
fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento  di
cui all'articolo 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita'  della
presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto  dal  Ministro  dei
lavori pubblici. In particolare: 
 a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei
criteri di cui al predetto articolo 4; 
 b) formula proposte  per  il  costante  adeguamento  scientifico  ed
organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro  coordinamento
con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati
che svolgono attivita' di rilevazione, studio e  ricerca  in  materie
riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore  della  difesa
del suolo; 
 c) formula osservazioni sui piani di  bacino,  ai  fini  della  loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4; 
 d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti  autorizzati
da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione
delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; 
 e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza  statale
per i bacini di rilievo nazionale.