Art. 6 CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA' 6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE. Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano ne' la struttura portante, ne' la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessita' delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilita'. La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento. A tale proposito quando all'interno di unita' immobiliari a piu' livelli, per particolari conformazioni della scala non e' possibile ipotizzare l'inserimento di una servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice. 6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali. L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessita' di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.