(Norme-art. 6)
                               Art. 6 
             (Costituzione dell'organico delle sezioni) 
  1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito: 
    a) da personale in numero non inferiore al doppio di  quello  dei
magistrati previsti  nell'organico  delle  procure  della  Repubblica
presso i tribunali; 
    b) da personale in numero non inferiore al doppio di  quello  dei
magistrati previsti  nell'organico  delle  procure  della  Repubblica
presso le preture. 
  2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati  ad  ufficiali  di
polizia giudiziaria. 
  3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2,  entro  il  15
gennaio di ogni  biennio  il  ministro  di  grazia  e  giustizia,  di
concerto con i ministri dell'interno, della difesa e  delle  finanze,
determina con decreto l'organico delle sezioni,  tenuto  conto  delle
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
e  sentito  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello
interessato. Nel decreto e' fissato, per ogni sezione, il contingente
assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto  conto  dei  rispettivi
organici. 
  4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene
calcolato nell'organico delle sezioni.