Art. 6. 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (a). 2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64 (a).
(a) Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e' il seguente: "Art. 17 (( Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti )). - Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreche' non trattisi di manufatto per la cui realizzazione e' richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia". "Art. 18 (( Autorizzazione per l'inizio dei lavori )). - Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e' ammesso il ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".