Art. 6.
1.  L'esecuzione  delle  opere  edilizie  di  cui  all'articolo 2, da
realizzare nel rispetto delle norme  antisismiche  e  di  prevenzione
degli  incendi  e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (a).
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa  legge  2
febbraio 1974, n. 64 (a).
 
          (a)  Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974
          (provvedimenti   per   le   costruzioni   con   particolari
          prescrizioni per le zone sismiche) e' il seguente:
          "Art. 17 (( Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei
          progetti )). - Nelle zone sismiche di  cui  all'articolo  3
          della   presente   legge   chiunque   intenda  procedere  a
          costruzioni, riparazioni e  sopraelevazioni,  e'  tenuto  a
          darne  preavviso  scritto  notificato  a  mezzo  del  messo
          comunale o mediante lettera raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno,  contemporaneamente,  al  sindaco  ed  all'ufficio
          tecnico  della  regione  o  all'ufficio  del  genio  civile
          secondo   le   competenze  vigenti,  indicando  il  proprio
          domicilio, il nome e  la  residenza  del  progettista,  del
          direttore dei lavori e dell'appaltatore.
          Alla  domanda  deve  essere  unito  il  progetto, in doppio
          esemplare  e   debitamente   firmato   da   un   ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori.
          Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
          prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato  da  una  relazione
          tecnica,   dal   fascicolo   dei  calcoli  delle  strutture
          portanti, sia  in  fondazione  che  in  elevazione,  e  dai
          disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
          Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata una relazione
          sulla  fondazione,  nella  quale  dovranno  illustrarsi   i
          criteri  adottati  nella  scelta del tipo di fondazione, le
          ipotesi  assunte,  i  calcoli  svolti  nei   riguardi   del
          complesso terreno-opera di fondazione.
          La  relazione  sulla  fondazione  deve  essere corredata da
          grafici o da documentazione, in quanto necessari.
          L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' tenuta
          all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          commi,  sempreche'  non  trattisi  di  manufatto per la cui
          realizzazione e' richiesto  il  preventivo  rilascio  della
          licenza edilizia".
          "Art.  18  ((  Autorizzazione per l'inizio dei lavori )). -
          Fermo  restando  l'obbligo  della  licenza  di  costruzione
          prevista  dalla  vigente legge urbanistica, nelle localita'
          sismiche,  ad  eccezione  di  quelle  a  bassa   sismicita'
          all'uopo  indicate  nei decreti di cui al secondo comma del
          precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza
          preventiva   autorizzazione  scritta  dell'ufficio  tecnico
          della regione o dell'ufficio del genio  civile  secondo  le
          competenze vigenti.
          Per  i  manufatti  da  realizzarsi  da  parte  dell'Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  non  e'  richiesta
          l'autorizzazione di cui al precedente comma.
          L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio,
          al comune per i provvedimenti di sua competenza.
          Avverso   il   provvedimento   relativo   alla  domanda  di
          autorizzazione e' ammesso il ricorso  al  presidente  della
          giunta  regionale  o  al  provveditore regionale alle opere
          pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
          I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
          geometra o perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti
          delle rispettive competenze".